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L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni
Sportive
ritualmente costituitosi in data 8 marzo
2007,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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E' fatto divieto introdurre in tutti gli
impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad
essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se
non espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i
tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es.megafono).
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Nel limite stabilito dalle società
sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni
contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la
gara in programma, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello
svolgimento della gara, apposita istanza, anche mediante fax
o e-mail, alla società che organizza l'incontro, indicando
le proprie generalità complete. A tal fine occorrerà
specificare:
- le dimensioni ed il materiale utilizzato per la
realizzazione;
- il contenuto e la grafica compendiati in apposita
documentazione fotografica;
- il settore in cui verrà esposto.
Analoga disciplina dovrà essere applicata per
le bandiere (Bandiera: drappo di forma rettangolare, attaccato
per uno dei lati più corti ad un'asta, quest'ultima se
consentita dalla normativa vigente), fatte salve quelle
riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quelle
degli Stati rappresentanti in campo.
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Per le coreografie, oltre a quanto sopra
previsto, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi
di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque
terminare prima che inizi la gara.
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La società, in relazione alla già cennata
esigenze di curare la 'qualità dello spettacolo', valutati
gli spazi disponibili a monte e a valle degli spalti
(balaustre), con esclusione quindi di quelli tra gli
spettatori, informerà, senza ritardo, della istanza
pervenuta il Dirigente del G.O.S. ovvero, per gli stadi al
di sotto della capienza stabilita dal quadro normativo
vigente, l'Ufficio di Gabinetto del Questore i quali,
acquisito anche per le vie brevi il parere delle
Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove
presente, Capo degli Steward), provvederanno, non oltre i 5
giorni prima dello svolgimento dell'incontro, a concedere il
proprio 'nulla osta', a condizione che:
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sia/siano identificato/i il/i
richiedente/i dell'esposizione del materiale o della
realizzazione delle coreografie;
-
all'interno del gruppo identificato dal
materiale non siano presenti una o più persone soggette a
divieto di accesso agli impianti sportivi;
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non sussistano motivi ostativi sotto il
profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica;
-
non sussistano motivi ostativi sotto il
profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della
sicurezza antincendio.
Il nulla osta potrà essere concesso anche per
l'intera stagione ed essere revocato, fatte salve le prerogative
della società che ha accordato l'autorizzazione,
qualora uno o
più appartenenti al gruppo vengano colpiti da Daspo o si rendano
responsabili di episodi di intemperanza o violazioni delle
prescrizioni previste dal Regolamento d'Uso. E' comunque vietato
esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli
altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione
eretta.
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La società che ospita
l'incontro, a cui è demandata ogni attività di verifica
inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le
determinazioni assunte al richiedente, con l'avviso che:
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il materiale autorizzato
dovrà essere introdotto all'interno dell'impianto almeno 1
ora prima dell'apertura dei cancelli, specificando il varco
d'accesso;
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non sarà consentito
l'ingresso di materiale, ancorché autorizzato, dopo
l'apertura al pubblico dei cancelli;
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gli striscioni potranno
essere affissi esclusivamente nello spazio specificamente
assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il
rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
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l'esposizione di materiale
diverso da quello autorizzato comporta l'immediata rimozione
e l'allontanamento dall'impianto del/dei trasgressore/i cui
potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di
accesso agli impianti sportivi nonché, revocata
l'autorizzazione all'esposizione dello striscione
identificativo del club di appartenenza;
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al termine del deflusso il
materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove prescritto
anche attraverso il sistema di comunicazione sonora dello
stadio, ripresentato integralmente presso il varco indicato;
Della presente procedura dovrà
essere data massima diffusione attraverso:
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un apposito comunicato
agli organi di informazione;
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specifiche circolari,
diramate a cura delle Amministrazioni ed enti sportivi
rappresentati in Osservatorio alle proprie diramazioni sul
territorio;
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la lettura di un apposito
comunicato elaborato dalla presidenza dell'Osservatorio in
tutti gli stadi, attraverso il sistema di diffusione sonora
già dalla prossima giornata di campionato.
La presente determinazione
dovrà essere recepita nel regolamento d'uso degli impianti e
applicata dal 30 marzo 2007.
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